A determinate condizioni, il Superbonus spetta nella
misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025,
senza, dunque, alcuna riduzione dell'aliquota.
L'Agenzia delle Entrate, di recente, ha fatto chiarezza sulle ultime novità normative in materia di Superbonus, con una circolare che racchiude
svariati argomenti, inerenti diversi provvedimenti succedutisi nel tempo, gli
ultimi dei quali sono il DL Aiuti-Quater, la Legge di Bilancio 2023 e il DL
Cessioni.
Superbonus ancora al 110% nelle zone terremotate fino al 31.12.2025
Il comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento».
Quindi, non nelle zone sismiche, ma nei 'crateri' sismici, cioè in quei territori colpiti dal 2009 in poi da eventi sismici, il Superbonus si prende ancora al 110% fino al termine del 2025.
Sia condomini che unifamiliari
La proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione piena riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari (senza tener conto delle ulteriori condizioni, anche reddituali, richieste dal terzo periodo del comma 8-bis).
Insomma: il Superbonus al 110% fino al 31.12.2025 si prende sia nei condomini che nelle case unifamiliari.
Nesso di causa e posizionamento
Attenzione quindi: per poter beneficiare di questo periodo allungato, cioè del Superbonus per spese inerenti lavori effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa:
deve essere accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico,
devono essere situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Superbonus: ok fino al 31.12.2025 per ONLUS, ADV e APS socio sanitarie
Infine, fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, anche per gli interventi ivi contemplati ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (cd. ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (ADV) iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%.
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Questa possibilità però, può essere utilizzata per edifici ricadenti nelle zone terremotate, i quali possono ancora beneficiare del SUPERBONUS 110, fino al 31.12.2025, come da nota 13/E del 13.06.2023 delle Agenzie delle entrate.
Per poter valutare un eventuale intervento ci occorre ricevere:
- Permessi a costruire (scia, pdc, ecc…);
- Computi metrici redatti su prezziario DEI o Regionale per le opere inerenti il sismabonus ed ecobonus;
- Progetti architettonici, strutturali ed impiantistici;